Sez. 5 - , Sentenza n. 4323 del 12/01/2021 Cc. (dep. 03/02/2021) Rv. 280411 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE | Art. 558, comma 4, cod. proc. pen. – Termine per la presentazione dell'imputato all'udienza - Effettivo inizio entro le 48 ore del procedimento – Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE
In tema di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo, il termine di quarantotto ore fissato dall'art. 558, comma 4, cod. proc. pen. è riferito alla formulazione della richiesta di convalida ed alla "presentazione" dell'imputato, di cui deve essere assicurata la presenza fisica all'udienza, a nulla rilevando che l'inizio della effettiva trattazione dello specifico procedimento avvenga in un momento successivo, purché non vi sia soluzione di continuità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)