Sez. 6, Sentenza n. 21 del 26/11/2013 Cc. (dep. 02/01/2014) Rv. 258555 - 01
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PRESENTAZIONE DELL'IMPUTATO ALL'UDIENZA | Richiesta del pubblico ministero - Termine di 48 ore prescritto per il giudice - Tempestività - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PRESENTAZIONE DELL'IMPUTATO ALL'UDIENZA
Il termine di quarantotto ore dal momento dell'arresto fissato dall'art. 558, comma quarto, cod. proc. pen. è riferito alla presentazione della richiesta di convalida da parte del pubblico ministero, rimanendo irrilevanti l'orario di effettiva cognizione dei fatti da parte del giudicante, ove tale differimento si verifichi in ragione dell'oggettiva impossibilità a procedervi per l'impegno in altra attività della stessa natura, ovvero l'orario in cui interviene il provvedimento di convalida del giudice, ove questo venga pronunciato in continuità con lo svolgimento dell'udienza. (La Corte, annullando senza rinvio l'ordinanza di mancata convalida di un arresto in flagranza per evasione, ha precisato che nella specie il rispetto del termine fosse attestato dall'orario di ricezione degli atti da parte del giudice e dalla verifica della richiamata continuità dell'attività di questi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)