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Sez. 3, Sentenza n. 23401 del 07/03/2024 Cc. (dep. 11/06/2024) Rv. 286551-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Vettura immatricolata in uno Stato non appartenente all'Unione europea - Importazione temporanea - Mancata conoscenza della norma impositiva dell'obbligo di corrispondere i diritti doganali - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286551-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO

Integra il delitto di contrabbando, di cui all'art. 282, lett. d), d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, anche il semplice utilizzo in Italia di una vettura non immatricolata in uno Stato dell'Unione europea, importata temporaneamente in esenzione doganale, da parte di un soggetto non avente diritto all'agevolazione fiscale, posto che l'eventuale mancata conoscenza del divieto di guidare nel territorio dello Stato veicoli extra-UE non sdoganati si traduce in un errore sul precetto, che non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 cod. pen., salvo le ipotesi di ignoranza inevitabile in ordine alla disposizione impositiva dell'obbligo di pagamento dei diritti di confine. (Conf.: n. 5013 del 1987, Rv. 175756-01).

DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 lett. D CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 293 CORTE COST., Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2246 art. 207, Regolam. Commissione CEE 09/10/2013 num. 952 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)