Sez. 4, Sentenza n. 32069 del 15/07/2010 Cc. (dep. 18/08/2010) Rv. 248339 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA | Scusabilità - Condizioni - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA
La scusabilità dell'ignoranza della legge penale, per l'agente che svolga professionalmente una attività nel settore di interesse, comporta necessariamente che questi o da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo, pacifico orientamento giurisprudenziale, abbia potuto trarre il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, quindi, della liceità del comportamento tenuto, essendo per costui particolarmente rigoroso il dovere di informazione sulla legislazione in materia. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto improprio ed illogico aver fondato la pretesa buona fede degli imputati, soggetti operanti professionalmente nel settore del commercio con l'estero, argomentando su una pretesa incertezza nel trattamento amministrativo di vicende non immediatamente assimilabili a quelle oggetto di causa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)