Sez. 1, Sentenza n. 3735 del 25/02/2004 (Rv. 570483 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | All'ordinanza ingiunzione - Pagamento della somma ingiunta con tale ordinanza - Inammissibilità dell'opposizione ex art. 203 cod. strad. - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
L'art. 203 del cod. strad., il quale impone che il ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento della violazione sia proposto nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, solo <<qualora non sia stato effettuato il pagamento>>, attiene ad una fase preliminare rispetto alla decisione amministrativa e riguarda il pagamento in misura ridotta; non riguarda cioè la fase successiva all'adozione dell'ordinanza ingiunzione da parte del Prefetto ed il conseguente pagamento della sanzione irrogata solo con tale provvedimento. Tale disposizione, per essere estranea al piano processuale, quale viene regolato dal successivo art. 205 cod. strad., non può essere invocata per chiedere (ed ottenere) dal giudice la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione, fondata sul profilo dell'avvenuto pagamento della somma ingiunta con tale ordinanza.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)