Sez. 1, Sentenza n. 20100 del 17/10/2005 (Rv. 584064 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Codice della strada - Violazioni - Ordinanza ingiunzione - Pagamento della sanzione pecuniaria "in misura ridotta" ai sensi dell'art. 202 cod. strada - Nel termine dei sessanta giorni previsto per il ricorso amministrativo (o giurisdizionale) - Effettuato prima o dopo l'introduzione del giudizio di opposizione - Diversità di effetti - Pagamento effettuato dopo l'introduzione del giudizio - Rilevanza sull'impugnazione - Esclusione - Limiti.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il "pagamento in misura ridotta" solo se effettuato nei sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione preclude, a norma degli artt. 202 e 203, primo comma, del codice della strada, il ricorso amministrativo (o giurisdizionale). Qualora, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione, il procedimento giurisdizionale sia stato correttamente avviato, il successivo pagamento del medesimo importo, anche se avvenuto prima della scadenza del termine dei sessanta giorni, non svolge alcuna influenza sul giudizio in corso, a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia all'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 202 com. 1, Cod. Strada art. 203 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)