diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11484 del 22/09/1995 Ud. (dep. 28/11/1995) Rv. 203019 - 01

Edilizia - Disciplina urbanistica | Permanenza del reato - Ultimazione dei lavori con il completamento delle rifiniture - Cessazione - Sussistenza - Mera edificazione del "rustico" - Esclusione - Art. 31 legge 28 febbraio 1985 n. 47 - Nozione di ultimazione dei lavori limitata alla disciplina del condono.
Stato
decisa il 1995-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203019-01

Edilizia - Disciplina urbanistica

La permanenza nei reati urbanistici, ed anche in quelli attinenti alla legislazione antisismica, cessa con l'ultimazione dei lavori, e cioè con il completamento della rifinitura, e non con la mera edificazione del cosiddetto "rustico". Nè tale assunto risulta contraddetto dalla disposizione di cui all'art. 31 legge 28 febbraio 1985 n. 47, il quale si limita a fornire una nozione di ultimazione dei lavori finalizzata esclusivamente alla disciplina premiale del condono edilizio.

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 18, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)