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Sez. 3, Sentenza n. 444 del 21/11/1997 Ud. (dep. 15/01/1998) Rv. 209549 - 01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Violazione degli artt. 47 e 18 Legge n. 64 del 1974 - Reato permanente - Ragioni - Ai fini della prescrizione.
Stato
decisa il 1997-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209549-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE

Ai fini della prescrizione, in materia di reati omissivi permanenti, è dal precetto che deve risultare se, compiuta l'offesa nel momento della scadenza del termine, ne sia tuttavia possibile la prosecuzione nel tempo essendo anche oltre quella data operante il comando di agire e configurabile e rilevante la protrazione dell'omissione, giacché la scadenza del termine, non necessariamente individuato con un riferimento temporale, senza che l'obbligo sia adempiuto, segna l'epoca di realizzazione del reato e l'inizio della permanenza. (Fattispecie in tema di affermata natura permanente di reati di cui agli artt. 17 e 18 Legge n. 64 del 1974 relativi alle costruzioni in zone sismiche).

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 18, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)