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Sez. 5, Sentenza n. 23236 del 23/04/2003 Ud. (dep. 27/05/2003) Rv. 224950 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Bancarotta fraudolenta impropria - Nuova formulazione introdotta dall'art. 4 D.Lgs 11 aprile 2002, n. 61 - Reato presupposto - False comunicazioni sociali - Necessità che ricorrano gli elementi costitutivi della relativa fattispecie, nel testo modificato dall'art. 1 dello stesso D.Lgs n. 61/2002 - Soglie di punibilità - Superamento - Necessità.
Stato
decisa il 2003-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224950-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

In tema di bancarotta c.d. impropria da reato societario (nel caso di specie, false comunicazioni sociali), la configurabilità della particolare fattispecie prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in rapporto agli artt. 2621 e 2622 cod.civ., nel testo riformulato dall'art. 4 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, presuppone, oltre all'esistenza del nesso causale tra condotta e dissesto, anche il superamento delle soglie di punibilità previste dal nuovo reato di false comunicazioni sociali, come modificato dall'art. 1 dello stesso D.Lgs. n. 61/2002 (nella fattispecie, in applicazione dei principi di recente affermati dalle Sezioni Unite con sentenza 26 marzo 2003, n. 7, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto dalle decisioni di merito non risultavano accertati, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, gli elementi costitutivi della nuovo reato di false comunicazioni sociali, con particolare riferimento alle soglie di punibilità anzidette).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)