diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 16259 del 04/03/2010 Ud. (dep. 26/04/2010) Rv. 247254 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Bancarotta societaria - Condotte successive alla irreversibilità del dissesto - Rilevanza ai fini della responsabilità penale - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247254-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di bancarotta societaria (art. 223, comma secondo, n. 1 L.F.), rilevano ai fini della responsabilità penale anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente dispiegata dall'art. 41 cod. pen. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di misurazione) assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)