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Sez. 5, Sentenza n. 4899 del 04/11/2004 Ud. (dep. 10/02/2005) Rv. 231280 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Reato di false comunicazioni sociali - Nuova disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 61 del 2002 - Effetto parzialmente abrogativo - Conseguenze in sede di giudizio di legittimità.
Stato
decisa il 2004-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231280-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di reati societari, la nuova formulazione delle norme che prevedono i delitti di false comunicazioni sociali (articoli 2621 e 2622 cod. civ.) ad opera dell'art. 1 del D.Lgs. n. 61 del 2002 non ha determinato l'abolizione totale dei reati precedentamente contemplati ma una successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo in relazione ai fatti, commessi prima dell'entrata in vigore del predetto D.Lgs. n. 61 del 2002, non riconducibili alle nuove fattispecie criminose. La Corte di cassazione - al fine di stabilire se gli elementi richiesti dalla legge sopravvenuta per la persistente configurabilità del fatto come reato abbiano costituito oggetto di accertamento giudiziale - deve fare riferimento alla decisione impugnata e qualora, come nella fattispecie, il giudice di merito non abbia eseguito gli accertamenti necessari a stabilire se la condotta concretamente tenuta dall'imputato integri la nuova fattispecie astratta introdotta dalla nuova disciplina, determinandosi per l'assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve rigettare il ricorso proposto dal P.M. per saltum, considerato che tale accertamento non può essere effettuato in sede di rinvio, bensì necessariamente innanzi al giudice di secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Legge 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST., Legge 11/04/2002 num. 61 art. 4, Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)