Sez. 5, Sentenza n. 17941 del 06/09/2004 (Rv. 576809 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Immobile non ancora iscritto in catasto - Richiesta delle parti di avvalersi del sistema automatico di valutazione - Emissione di avviso di liquidazione - Previa notifica di avviso di accertamento o dell'atto di classamento - Necessità - Esclusione - Condizioni - Contenuto dell'avviso di liquidazione - Recepimento dell'atto di classamento - Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di INVIM, allorché le parti contraenti abbiano chiesto, nell'atto di trasferimento di un immobile non ancora iscritto in catasto, di avvalersi del sistema automatico di valutazione, non è necessario, qualora l'Ufficio debba recuperare la maggior imposta dovuta sulla base della rendita attribuita, procedere alla notificazione di avviso di accertamento, né a separata comunicazione o notificazione dell'atto di classamento dell'immobile, prima dell'emissione dell'avviso di liquidazione, atteso che quest'ultima avviene sulla base della volontà espressa dai contribuenti. Tuttavia, occorre che nell'avviso di liquidazione siano indicati gli ulteriori elementi posti a base dell'imposizione, compresi i dati di classamento e la rendita catastale attribuita dall'UTE, in modo che il contribuente sia posto in grado di controllare eventuali errori di inserimento dell'immobile nella categoria prevista, ovvero di applicazione dei coefficienti e delle aliquote.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)