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Sez. 5, Sentenza n. 2124 del 14/02/2002 (Rv. 552286 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO | Obbligo di motivazione adeguata - Sussistenza - Mancanza di motivazione adeguata - Configurabilità - Condizioni - Mancata indicazione degli elementi oggettivi di riferimento per la determinazione del maggior valore - Relazione di stima dell'UTE - Valenza di prova fino a querela di parte - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552286-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO

In tema d'imposta sull'incremento di valore degli immobili, l'ufficio, qualora non ritenga di accettare la dichiarazione del contribuente sui dati concernenti la determinazione dell'imponibile, ha l'obbligo non solo d'indicare il valore dei beni, ma anche il criterio in base al quale esso è stato determinato e, quindi, di motivare adeguatamente l'avviso di accertamento in modo da porre il contribuente nella condizione di poter efficacemente contestare nell'"an" e nel "quantum" la pretesa tributaria. A tal fine, l'avviso deve contenere gli elementi obiettivi assunti a riferimento per la determinazione del maggior valore (che il legislatore ha individuato in trasferimenti, divisioni, perizie giudiziarie relative agli stessi immobili o ad altri analoghi, reddito netto degli immobili stessi, ed altri elementi di valutazione anche sulla base di indicazioni fornite dai comuni), rilevati al di fuori delle discrezionali, e, quindi, opinabili valutazioni della stessa amministrazione finanziaria. Pertanto, la stima dell'UTE, provenendo da un ente che non è al di sopra delle parti, ma è un ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato, non può costituire elemento di prova, in assenza di idoneo supporto probatorio, e, a maggior ragione, non può essere qualificato come atto facente fede fino a querela di falso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)