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Sez. 2, Sentenza n. 9982 del 14/11/1996 (Rv. 500545 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE | Edifici limitrofi strutturalmente autonomi - Parti destinate alla conservazione ed uso degli stessi - Applicazione analogica della presunzione di comproprietà - Necessità - Cortili anche non confinanti - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500545-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE

La presunzione stabilita nell'art. 1117 cod. civ. in materia di condominio negli edifici deve ritenersi applicabile per analogia anche in ipotesi di edifici limitrofi e autonomi, con riferimento ai beni destinati permanentemente alla conservazione o all'uso degli stessi, come nel caso di cortile compreso tra più edifici appartenenti a proprietari diversi, ove esso si presenti destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti gli edifici che lo circondano e non soltanto ad uno di essi (a prescindere dalla circostanza che taluno degli edifici non confini immediatamente con il cortile, essendo separato dallo stesso da una striscia di terreno o altro spazio che per dimensioni ed estensione sia insufficiente a garantire il soddisfacimento delle suddette esigenze).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Preleggi art. 12 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)