Sez. 1, Sentenza n. 1075 del 05/02/1991 (Rv. 470792 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Prove - Nuove - In genere. | Prova nuova per il tipo o per l'oggetto - Ammissibilità.
Impugnazioni civili - Appello - Prove - Nuove - In genere.
La novità della prova, cui è condizionata l'ammissibilità della stessa in grado di appello (art. 345, secondo comma, cod. civ.), attiene sia al tipo di mezzo istruttorio dedotto, sia all'oggetto del mezzo di prova, per cui si ha prova nuova, ammissibile per la prima volta in grado di appello, sia quando si chiede un mezzo di prova di tipo nuovo avente ad oggetto specifiche circostanze sulle quali in primo grado si è espletato altro mezzo di prova, sia quando in grado d'appello si propone un mezzo di prova identico a quello già espletato, ma avente ad oggetto circostanze del tutto distinte e diverse da quelle già assunte con lo stesso mezzo in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)