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Sez. 3, Sentenza n. 7176 del 02/08/1997 (Rv. 506387 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Prova testimoniale - Espletamento in primo grado - Riproposizione in appello - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506387-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

In ossequio al principio della non frazionabilità dei mezzi di prova, deve ritenersi inammissibile la richiesta di espletamento, in grado di appello, di una prova testimoniale che non abbia ad oggetto circostanze del tutto diverse e distinte da quelle assunte in primo grado, ma sia, invece, direttamente o indirettamente preordinata ad inficiare le risultanze di quella già espletata in detta fase, onde determinare, attraverso la surrettizia rappresentazione di nuove modalità, fatti e circostanze (ovvero per effetto della stretta connessione delle circostanze da provare con quelle già provate), una diversa valutazione delle vicende già accertate all'esito dell'espletamento del medesimo mezzo istruttorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)