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Sez. 5, Sentenza n. 590 del 13/02/1996 Cc. (dep. 22/02/1996) Rv. 203954 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Accertata falsità di atto o documento - Obbligo di declaratoria - Ricorso avverso la sentenza- Declaratoria della Corte di Cassazione ex art. 619 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragione: diritto di impugnazione delle parti ex art. 537 cod. proc. pen. - Fattispecie: reati ex artt. 323 e 479 cod. pen. - Omessa dichiarazione di falso - Annullamento con rinvio della Suprema Corte.
Stato
decisa il 1996-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203954-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere

Anche in sede di patteggiamento il giudice deve, ove occorra, dichiarare la falsità di un atto o di un documento, da lui accertata, prescindendo dall'accordo delle parti. Nell'ipotesi in cui detta dichiarazione venga omessa, il giudice di legittimità non può provvedervi ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., mediante la rettificazione, dal momento che il terzo comma dell'art. 537 cod. proc. pen. riconosce alle parti il diritto all'impugnazione, anche autonoma, del capo contenente la dichiarazione di falso, sicché si verrebbe ad impedire l'impugnazione stessa. (Fattispecie di falso ideologico in atto pubblico e abuso di ufficio, nella quale la Suprema Corte ha pronunciato l'annullamento parziale con rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 233 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 537, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)