Sez. 5, Sentenza n. 1889 del 26/04/1999 Cc. (dep. 09/06/1999) Rv. 213732 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Accertata falsità di atto o documento - Obbligo di declaratoria - Sussistenza - Possibilità di azionare il procedimento di rettificazione - Esclusione - "Ratio".
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
La natura particolare del rito previsto dall'art. 444 cod. proc. pen. non esclude l'applicabilità della dichiarazione di falsità degli atti e dei documenti prevista dall'art. 537 cod. proc. pen. attesoché la sentenza pronunciata sull'accordo delle parti è equiparata ad una sentenza di condanna e non prevede espressamente l'esclusione della dichiarazione di falsità. Ne consegue che il giudice, nel procedimento disciplinato dall'art. 444 cod. proc. pen., è tenuto a dichiarare la falsità degli atti e dei documenti accertata nel corso del dibattimento, indipendentemente dalle pattuizioni delle parti. Detta dichiarazione trova la sua "ratio" nell'interesse pubblico ad eliminare gli effetti di affidabilità di atti o documenti accertati come falsi e nell'ipotesi in cui essa sia omessa il giudice di legittimità non può provvedervi mediante il procedimento di rettificazione, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., dal momento che il terzo comma dell'art. 537 cod. proc. pen. riconosce alle parti il diritto all'impugnazione, anche autonomo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 537, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)