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Sez. 5, Sentenza n. 35383 del 14/06/2016 Cc. (dep. 23/08/2016) Rv. 267768 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Omessa dichiarazione di falsità di un documento - Legittimazione della Corte di cassazione ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267768-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti. (In motivazione la Corte ha precisato che la norma trova la sua "ratio" nell'interesse pubblico ad eliminare gli effetti di affidabilità di atti accertati come falsi e ad espellere dalla circolazione documenti lesivi della fede pubblica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)