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Sez. 1, Sentenza n. 3232 del 13/01/1994 Ud. (dep. 18/03/1994) Rv. 199099 - 01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Riparazione del danno | Mancata accettazione del risarcimento dalla parte offesa - Offerta reale dell'indennizzo - Necessità.
Stato
decisa il 1994-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/199099-01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Riparazione del danno

Ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nel caso che la persona offesa del reato non abbia voluto accettare il risarcimento, è necessario che il colpevole abbia fatto offerta reale dell'indennizzo nei modi stabiliti dagli art. 1029 e ss. cod. civ., e cioè che questa sia stata seguita dal relativo deposito o atto equipollente, sicché la somma sia a completa disposizione della persona offesa e successivamente il giudice possa valutare anche l'adeguatezza e tempestività dell'offerta, così dandosi rilievo alla concreta resipiscenza del reo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6, Cod. Civ. art. 1029

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)