Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 20/04/2018 Ud. (dep. 08/05/2018) Rv. 272833 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Offerta del controvalore di taluni immobili in caso di vendita - Configurabilità dell'aggravante - Esclusione - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
Non configura la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. la messa a disposizione delle persone offese da parte dell'imputato di alcuni immobili, il cui controvalore, unilateralmente stimato dallo stesso offerente, in caso di vendita, sarebbe loro attribuito, in quanto tale offerta, essendo sottoposta a condizione, non presenta i requisiti di cui agli artt. 1208 e 1209 cod. civ. (Nella fattispecie, la Corte ha precisato che, essendo priva del carattere di concretezza, detta offerta non fosse valutabile neppure ai fini della concessione delle attenuanti generiche).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1, Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)