Sez. 2, Sentenza n. 56380 del 07/11/2017 Ud. (dep. 18/12/2017) Rv. 271556 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Riparazione del danno - Mancata accettazione da parte della persona offesa - Offerta reale - Necessità - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
Ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, è necessario che l'imputato proceda ad offerta reale dell'indennizzo ai sensi degli artt. 1029 e ss. cod. civ., in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa e che successivamente il giudice possa valutare l'adeguatezza e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo. (Nella fattispecie la S.C. ha respinto il ricorso dell'imputato evidenziando che non era stata fornita dalla difesa alcuna prova del fatto che la somma offerta a mezzo assegno circolare e rifiutata dalla parte offesa, fosse successivamente rimasta al di fuori della disponibilità del ricorrente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)