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Sez. 3, Sentenza n. 10633 del 15/05/2014 (Rv. 630670 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | Trasferimento di diritti reali immobiliari - Impegno al ritrasferimento - Dichiarazione unilaterale scritta da parte del fiduciario - Idoneità a porsi come fonte di obbligazione - Condizioni - Mancata esecuzione dell'impegno - Esperibilità del rimedio ex art. 2932 cod. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630670-01

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI

La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)