Sez. 3, Sentenza n. 10633 del 15/05/2014 (Rv. 630670 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | Trasferimento di diritti reali immobiliari - Impegno al ritrasferimento - Dichiarazione unilaterale scritta da parte del fiduciario - Idoneità a porsi come fonte di obbligazione - Condizioni - Mancata esecuzione dell'impegno - Esperibilità del rimedio ex art. 2932 cod. civ. - Sussistenza.
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI
La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)