Sez. 2, Sentenza n. 5565 del 13/04/2001 (Rv. 545923 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI | Negozio fiduciario - Mancanza di detta forma - Sostituzione con dichiarazione confessoria di una delle parti - Inammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
Il negozio, fiduciario quando inerisce al trasferimento di beni immobili deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" quale elemento essenziale di sua validità ex art. 1350 cod. civ.. Detta forma non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria di una delle parti, non potendo detta dichiarazione essere utilizzata né come elemento integrante il contratto, né come prova dello stesso il quale, peraltro, non è dimostrabile tramite testimonianze, all'infuori dell'ipotesi eccezionale di perdita incolpevole del documento (art. 2725 comma secondo cod. civ., in relazione all'art. 2724 n. 3 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 627, Cod. Civ. art. 2724 ter, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)