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Sez. 6, Sentenza n. 40024 del 15/09/2016 Ud. (dep. 26/09/2016) Rv. 267963 - 01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati - Reato di cui all'art. 171 ter, comma secondo, lett. a), L. n. 633 del 1941 - Prova - Necessità della flagranza - Esclusione - Prova indiziaria - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267963-01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

In tema di tutela penale del diritto d'autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati (art. 171 ter, comma secondo, lett. a), l. 22 aprile 1941, n. 633) è configurabile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo di detenzione dei predetti supporti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto rilevante, ai fini della configurabilità del reato, la circostanza che i supporti fossero adagiati su un lenzuolo steso in terra).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter com. 2 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)