Sez. 3, Sentenza n. 9925 del 27/01/2009 Ud. (dep. 05/03/2009) Rv. 243110 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati - Reato di cui all'art. 171 ter, comma secondo, lett. a), L. n. 633 del 1941 - Prova - Necessità della flagranza - Esclusione - Prova indiziaria - Ammissibilità.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
In tema di tutela penale del diritto d'autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati (art. 171 ter, comma secondo, lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633) è configurabile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo della detenzione. (Fattispecie nella quale il reo era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria mentre esponeva ai passanti la merce contraffatta su una bancarella).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter com. 2 lett. A CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)