Sez. 3, Sentenza n. 22267 del 17/02/2017 Ud. (dep. 09/05/2017) Rv. 269989 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati - Reato di cui all'art. 171 ter, comma secondo, lett. a), L. n. 633 del 1941 - Prova - Necessità della flagranza - Esclusione - Prova indiziaria - Ammissibilità - Fattispecie.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
In tema di tutela penale del diritto d'autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati in numero di copie o esemplari superiore a cinquanta (art. 171 ter, comma secondo, lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633) è configurabile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria di un atto di vendita o della messa in commercio, desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo della detenzione dei supporti. (Fattispecie nella quale il reo era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via, dove aveva allestito una bancarella esponendo la merce contraffatta ai passanti).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter com. 2 n. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)