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Sez. 6, Sentenza n. 22145 del 03/12/2014 Cc. (dep. 27/05/2015) Rv. 263635 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Utilizzazione a fini cautelari - Mancata richiesta del difensore di rilascio di copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni - Conseguenze - Obbligo del P.M. di depositare i supporti al tribunale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263635-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di riesame di misure cautelari personali, non è configurabile alcun obbligo, a carico del Pubblico Ministero che ha richiesto la misura cautelare, di depositare nella cancelleria del tribunale i supporti magnetici o informatici relativi alle intercettazioni utilizzate per l'adozione dell'ordinanza cautelare, qualora la difesa non abbia formulato una esplicita richiesta di rilascio di copia dei supporti medesimi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)