diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9158 del 02/02/2016 Cc. (dep. 04/03/2016) Rv. 266573 - 01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Riprese video eseguite dalla polizia giudiziaria - Utilizzazione a fini cautelari - Obbligo del P.M. di depositare al tribunale i supporti contenenti le immagini o la registrazione audio - Necessità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2016-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266573-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE

In tema di riesame di misure cautelari personali, non è configurabile alcun obbligo a carico del pubblico ministero di depositare nella cancelleria del tribunale i supporti relativi alle riprese video utilizzate per l'adozione dell'ordinanza cautelare, qualora la difesa non abbia formulato una esplicita richiesta di visione o di trasposizione in copia delle riprese medesime, non sussistendo in tal caso alcuna lesione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)