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Sez. 6, Sentenza n. 46536 del 19/10/2011 Cc. (dep. 14/12/2011) Rv. 251276 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Nell'incidente cautelare - Diritto di accesso del difensore alle registrazioni - Istanza - Autorizzazione del P.M. - Poteri di valutazione del Tribunale - Limiti - Onere del ricorrente di provare l'impedimento dell'ufficio giudiziario nel rilascio delle copie - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251276-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di riesame, quando risulti che il P.M. ha autorizzato, sia pure genericamente, l'istanza difensiva di accesso ai supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare, non vi è spazio per una difforme valutazione da parte del Tribunale, che è tenuto solo a verificare se la parte si sia doverosamente attivata per sollecitare l'esecuzione di quanto autorizzato, dovendosi escludere che gravi sul ricorrente l'onere della prova dell'eventuale impedimento dell'ufficio giudiziario alla materiale consegna delle copie richieste.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)