Sez. 3, Sentenza n. 15757 del 10/07/2014 (Rv. 632114 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Controversie agrarie - Domande introdotte direttamente in sede giurisdizionale - Tentativo di conciliazione - Necessità - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
In materia di controversie agrarie, la necessità di un autonomo tentativo di conciliazione, ex art. 46, della legge 3 maggio 1982, n. 203, non sussiste per le domande che, proposte unicamente in sede giurisdizionale, siano tuttavia collegate ad altre pretese e contrasti fatti valere in sede conciliativa, sicché qualora le domande non si pongano in rapporto di accessorietà e consequenzialità con quelle oggetto del tentativo di conciliazione, l'adempimento ex art. 46 è obbligatorio anche per esse. (Affermando tale principio, la S.C. ha dichiarato improcedibile una domanda di rilascio del fondo, introdotta unitamente ad altra di risoluzione del contratto di affitto, poiché solo quest'ultima era oggetto di procedimento conciliativo, atteso che sussisteva un duplice titolo di godimento del bene - detenzione, conseguente al contratto di affitto, e possesso, in relazione al trasferimento disposto con il preliminare di vendita - per cui già in sede conciliativa occorreva confrontarsi con entrambi i distinti titoli che giustificavano la disponibilità dell'immobile).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)