Sez. 3 - , Sentenza n. 6839 del 20/03/2018 (Rv. 648299 - 02)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. n. 150 del 2011 - Contenuto - Perfetta corrispondenza tra la richiesta a fini conciliativi e la domanda giudiziale - Necessità - Esclusione - Puntuale individuazione dei fatti costitutivi della pretesa - Sufficienza - Limiti.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
Affinché sia rispettato l'onere prescritto dall'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011, non è necessaria una perfetta corrispondenza tra la richiesta a fini conciliativi e la domanda giudiziale, essendo invece sufficiente la puntuale individuazione, nella sede amministrativa, dei fatti costitutivi della pretesa che può anche essere avanzata, in sede giurisdizionale, con differenti conclusioni, sempreché ciò non determini l'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione oppure l'introduzione di nuovi temi di indagine idonei a sconvolgere la difesa della controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)