Sez. L, Sentenza n. 20354 del 28/09/2010 (Rv. 615192 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Art. 4 D.M. 282 del 1996 - Restituzione dei contributi inutilmente versati - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
In tema di previdenza dei lavoratori autonomi, l'art. 4 del d.m. 2 maggio 1996, n. 282, sulla disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del relativo rapporto assicurativo (art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335), nel caso in cui la contribuzione risulti inutilmente versata per la non corrispondenza ad alcun tipo di prestazione, è consentita la restituzione dei contributi all'assicurato, per la durata di un quinquennio a decorrere dal 1° aprile 1996, per i non iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, e dal 30 giugno, per i già pensionati o iscritti a tali forme pensionistiche, purché gli interessati, alle date predette, abbiano già compiuto i sessanta anni di età.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 32 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 02/05/1996 num. 282 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)