Sez. L, Sentenza n. 16352 del 04/08/2016 (Rv. 640855 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Art. 4 del d.m. n. 282 del 1996 - Restituzione dei contributi inutilmente versati - Regime transitorio - Condizioni - Inapplicabilità - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
In tema di rimborso dei contributi versati alla gestione separata, il regime delineato dall'art. 4, commi 1 e 2, del d.m. n. 282 del 1996 ha natura transitoria "per la durata di un quinquennio", e vale dal 30 giugno 1996 al 30 giugno 2001, per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, e dal 1 aprile 1996 al 1 aprile 2001 per coloro che non sono iscritti ad altre forme obbligatorie, sicché, decorso detto quinquennio, tutti i soggetti che esercitano le attività lavorative di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 tornano ad essere obbligati all'iscrizione, senza alcuna possibilità di ripetizione dei contributi versati, ancorché in mancanza di domanda di iscrizione, essendo gli stessi obbligatori e pertanto dovuti.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 02/05/1996 num. 282 art. 4 com. 1, Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 02/05/1996 num. 282 art. 4 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)