Sez. L, Sentenza n. 5609 del 04/05/2000 (Rv. 536149 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Prescrizione triennale ex art. 112 del T.U. - Cause di interruzione diverse dalla proposizione della domanda giudiziale - Efficacia - Domanda amministrativa - Efficacia interruttiva della prescrizione - Configurabilità - Nuova decorrenza del termine prescrizionale - Dalla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
La prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell'INAIL di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 può legittimamente essere interrotta, secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione dell'azione in giudizio, ma anche con atti stragiudiziali, senza che l'efficacia sospensiva della prescrizione medesima, prevista dall'art. 111, secondo comma, dello stesso decreto, escluda l'efficacia interruttiva, che permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione. Ne consegue che la proposizione in sede amministrativa della domanda per ottenere le prestazioni assicurative di invalidità per infortunio sul lavoro interrompe la prescrizione, e il termine prescrizionale comincia nuovamente a decorrere solo dalla data della definizione del relativo procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)