Sez. L, Sentenza n. 7295 del 16/04/2004 (Rv. 572130 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Termine triennale di prescrizione - Interruzione del deposito del ricorso giurisdizionale - Sussistenza - Effetto istantaneo dell'interruzione - Conseguenze in caso di estinzione del giudizio.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative per infortunio sul lavoro e malattia professionale può essere interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, a far data dal deposito - e non dalla notifica - del ricorso stesso; tale atto tuttavia ha effetto interruttivo solo istantaneo, per cui, se il processo si estingue, il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dal verificarsi dell'evento interruttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)