Sez. 2, Sentenza n. 11845 del 26/11/1997 (Rv. 510392 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Responsabilità risarcitoria del venditore ex art. 1494 cod. civ. - Applicabilità nella rivendita di prodotti industriali di massa ancorché confezionati - Doveri professionali del commerciante - Controlli periodici o su campione secondo le regole di normale diligenza.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di vizi della cosa venduta la disposizione dell'art. 1494 cod. civ., trova applicazione anche nel campo della grande distribuzione ovvero della rivendita di prodotti industriali di massa, sicché il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce ed a controllare in modo adeguato l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della merce stessa, tenendo conto in tale ipotesi che i doveri professionali del rivenditore, se non possono includere l'effettuazione di indagini e riscontri assidui su ogni singolo prodotto, impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione o conservazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)