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Sez. 1, Sentenza n. 1466 del 09/02/1995 (Rv. 490359 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Cause scindibili - Appello incidentale tardivo - Estensione soggettiva del giudizio - Ampliamento - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490359-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE

Un'appello incidentale tardivo nella sua portata oggettiva può investire anche capi diversi da quelli impugnati in via principale, ma non è ammesso un ampliamento della estensione soggettiva del giudizio, con reintroduzione di parti diverse da quelle che hanno impugnato la sentenza in via principale, sempreché non si tratti di cause inscindibili (ipotesi ravvisabile da un lato nell'ipotesi di litisconsorzio necessario originario, di diritto sostanziale o - nel caso di ordine di intervento impartito dal giudice ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. - di diritto processuale, e, dall'altro, nell'ipotesi di cause tra loro dipendenti, perché la pronuncia sull'una si estenda in via logica e necessaria, anche all'altra, ovvero ne formi il presupposto logico imprescindibile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)