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Sez. 1, Sentenza n. 5215 del 07/04/2001 (Rv. 545730 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Appello incidentale tardivo - Introducibilità in giudizio di parti diverse da quella impugnante la sentenza in via principale - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2001-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545730-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE

L'appello incidentale tardivo, se nella sua portata oggettiva può investire anche capi della sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, non può tuttavia introdurre nel giudizio, sotto il profilo soggettivo, anche parti diverse da quella che ha impugnato la sentenza in via principale, a meno che non si versi in un'ipotesi di cause inscindibili, ossia quando si verifichi un litisconsorzio necessario originario (di diritto sostanziale o processuale). Ipotesi, quest'ultima, che ricorre sia quando il giudice, ritenendo la causa comune al terzo, ne abbia ordinato l'intervento (art. 107 cod. proc. civ.), sia quando si tratti di cause tra loro dipendenti, e cioè tali che, essendo state decise in primo grado in un unico processo, debbano rimanere unite anche nella fase del gravame, in quanto la pronuncia sull'una s'estende in via logica e necessaria anche all'altra, ovvero ne costituisca il presupposto logico - giuridico imprescindibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)