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Sez. 3, Sentenza n. 8916 del 17/08/1995 (Rv. 493681 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Cause scindibili - Impugnazione incidentale tardiva contro parte diversa dall'impugnazione principale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493681-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

Nella cause scindibili (come quelle relative ad obbligazioni solidali) è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro parte diversa dall'impugnante principale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)