diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2279 del 01/02/2010 (Rv. 611945 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Nullità del termine - Estinzione del rapporto alla scadenza - Risoluzione per mutuo consenso - Configurabilità - Onere probatorio relativo - A carico del deducente la risoluzione - Sussistenza - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611945-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità del termine apposto al contratto, grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso del rapporto l'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la motivazione della sentenza di merito la quale, nel ritenere che la mera inerzia del lavoratore non poteva essere interpretata come fatto estintivo del rapporto, aveva fatto riferimento a valutazioni di tipicità sociale, valorizzando sia la durata di poco più di un anno della inerzia del lavoratore - tempo considerato congruo per decidere di intraprendere la via giudiziaria ed impostare la difesa -, sia la notoria circostanza relativa all'affidamento che il lavoratore precario normalmente ripone sulla prospettiva di futuri contratti a termine, nonché al timore di pregiudicare tale esito con l'iniziativa giudiziaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 06/09/2001 num. 368 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)