Sez. L, Sentenza n. 7168 del 03/12/1986 (Rv. 449242 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - INQUADRAMENTO NELLE CATEGORIE INDIVIDUATE DALLA NORMA CONTRATTUALE - OBBLIGATORIETÀ - ECCEZIONI - SVOLGIMENTO IN CONCRETO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE ECCEDENTI QUELLE RICHIESTE PER L'INQUADRAMENTO NELLE CATEGORIE INDICATE IN ASTRATTO DALLA DISPOSIZIONE CONTRATTUALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - INQUADRAMENTO NELLE CATEGORIE INDIVIDUATE DALLA NORMA CONTRATTUALE - OBBLIGATORIETÀ - ECCEZIONI - SVOLGIMENTO IN CONCRETO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE ECCEDENTI QUELLE RICHIESTE PER L'INQUADRAMENTO NELLE CATEGORIE INDICATE IN ASTRATTO DALLA DISPOSIZIONE CONTRATTUALE.*
In tema di mansioni del lavoratore, le posizioni lavorative direttamente classificate dalla norma contrattuale non possono inquadrarsi che nelle categorie da questa individuate, salvo l'accertamento (ai fini di un diverso e superiore inquadramento) che le mansioni svolte comportino in concreto attività lavorative eccezionalmente eccedenti - per l'importanza particolare della loro ampiezza e natura o per le dimensioni dell'unità cui è addetto il lavoratore, considerata con riferimento alla struttura organizzativa dell'azienda (nella specie, l'ENEL) - quelle generalmente richieste per l'inquadramento delle categorie esemplificativamente indicate in astratto dalla disposizione contrattuale. (Conf 6768/82, mass n 424401).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)