Sez. L, Sentenza n. 448 del 25/01/1990 (Rv. 464986 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ - CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 17 C.C.N.L. 25 GENNAIO 1983 PER I DIPENDENTI ENEL.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ - CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 17 C.C.N.L. 25 GENNAIO 1983 PER I DIPENDENTI ENEL.*
L'interpretazione da parte del giudice del merito delle clausole di un contratto collettivo di diritto comune non è censurabile in Sede di legittimità, ove sia sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici e sia immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, la suprema Corte ha confermato la decisione del giudice del merito che - in riferimento all'art. 17 C.C.n.L. 25 gennaio 1983 per i dipendenti dell'ENEL - aveva riconosciuto il primo livello di professionalità, categoria AS, ad un dipendente, iscritto all'albo degli avvocati, che con continuità aveva svolto funzioni di rappresentanza e difesa dell'ENEL stesso). (V 7168/86, mass n 449242; (V 3584/87, mass n 452540).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Contr. Coll. 25/01/1983 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)