Sez. 3, Sentenza n. 4778 del 01/09/1982 (Rv. 422759 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - COSTRUZIONE - FRANAMENTO DEL FONDO LATISTANTE IN CONSEGUENZA DI ESCAVAZIONI O SBANCAMENTI - OBBLIGHI DELLA P.A..*
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - COSTRUZIONE - FRANAMENTO DEL FONDO LATISTANTE IN CONSEGUENZA DI ESCAVAZIONI O SBANCAMENTI - OBBLIGHI DELLA P.A..*
Qualora, nel corso della costruzione di una strada, una escavazione od uno sbancamento, richiesti per l'opera stradale, abbiano provocato il franamento del fondo del vicino, l'ente cui la strada appartiene è obbligato alla restaurazione delle condizioni precedenti del fondo altrui, senza che possa essere da lui utilmente invocato il principio della discrezionalità della scelta da parte della pubblica amministrazione dei criteri tecnici ritenuti più idonei per la costruzione e la manutenzione della strada, incontrando detta discrezionalità il limite insuperabile nel principio del neminem laedere, infranto il quale l'ente pubblico è tenuto, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di diritti soggettivi di privati. (V 5136/81, mass n 415926; (V 605/81, mass n 411090).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)