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Sez. 3, Sentenza n. 5136 del 16/09/1981 (Rv. 415926 - 01)

STRADE - COMUNALI - COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE - SCELTA DEL CRITERIO TECNICO PIÙ IDONEO - POTERE DISCREZIONALE DEL COMUNE - INSINDACABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI - LESIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI DI PRIVATI NELLA ESECUZIONE DELL'OPERA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415926-01

STRADE - COMUNALI - COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE - SCELTA DEL CRITERIO TECNICO PIÙ IDONEO - POTERE DISCREZIONALE DEL COMUNE - INSINDACABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI - LESIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI DI PRIVATI NELLA ESECUZIONE DELL'OPERA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA.*

L'Esercizio da parte di un comune del potere discrezionale di scegliere, nella costruzione o nella modificazione di una strada facente parte del proprio Demanio, il criterio tecnico ritenuto più idoneo è bensì insindacabile dal giudice ordinario, ma incontra un limite nel dovere generale del neminem laedere, alla cui osservanza è tenuto anche l'ente pubblico nello svolgimento della sua attività amministrativa; pertanto, nel caso in cui l'esecuzione dell'opera leda diritti soggettivi (non condizionati) di privati, l'ente è obbligato a risarcire, a norma dell'art. 2043 cod. civ., il danno ad essi prodotto (conseguente, nella specie, alla mancata adozione di misure atte ad impedire il versamento nel fondo confinante con la strada delle acque piovane in essa defluenti). (V. 2693/76, mass. N. 381482; (V. 2156/75, mass. N. 375925).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. A art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. A art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)