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Sez. 3, Sentenza n. 30580 del 13/05/2004 Ud. (dep. 14/07/2004) Rv. 229355 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Attenuante di cui all'art. 13 del D.Llgs. n. 74 del 2000 - Adesione all'accertamento - Sufficienza - Esclusione - Integrale pagamento del debito tributario - Necessità.
Stato
decisa il 2004-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229355-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati finanziari, l'attenuante prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (pagamento del debito tributario) non è applicabile in caso di adesione all'accertamento, atteso che la stessa è subordinata all'integrale estinzione del debito tributario mediante il pagamento anche in caso di espletamento delle speciali procedure conciliative previste dalle norme tributarie.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)