Sez. 3, Sentenza n. 30580 del 13/05/2004 Ud. (dep. 14/07/2004) Rv. 229355 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Attenuante di cui all'art. 13 del D.Llgs. n. 74 del 2000 - Adesione all'accertamento - Sufficienza - Esclusione - Integrale pagamento del debito tributario - Necessità.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati finanziari, l'attenuante prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (pagamento del debito tributario) non è applicabile in caso di adesione all'accertamento, atteso che la stessa è subordinata all'integrale estinzione del debito tributario mediante il pagamento anche in caso di espletamento delle speciali procedure conciliative previste dalle norme tributarie.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)