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Sez. 3, Sentenza n. 11352 del 10/02/2015 Ud. (dep. 18/03/2015) Rv. 262784 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Attenuante del pagamento del debito tributario - Adesione all'accertamento - Sufficienza - Esclusione - Integrale estinzione dell'obbligazione tributaria - Necessità.
Stato
decisa il 2015-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262784-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati finanziari, l'attenuante speciale del pagamento del debito tributario, prevista dall'art. 13 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è applicabile in caso di adesione all'accertamento, atteso che il suo riconoscimento è subordinato all'integrale estinzione dell'obbligazione tributaria mediante il pagamento anche in caso di espletamento delle speciali procedure conciliative previste dalla normativa fiscale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)