Sez. 3, Sentenza n. 26464 del 19/02/2014 Ud. (dep. 19/06/2014) Rv. 259299 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Attenuante del pagamento del debito tributario - Adesione all'accertamento - Sufficienza - Esclusione - Integrale estinzione dell'obbligazione tributaria - Necessità - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati finanziari, l'attenuante speciale del pagamento del debito tributario, prevista dall'art. 13 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è applicabile in caso di adesione all'accertamento, atteso che il suo riconoscimento è subordinato all'integrale estinzione dell'obbligazione tributaria mediante il pagamento anche in caso di espletamento delle speciali procedure conciliative previste dalla normativa fiscale. (Fattispecie in cui sono state ritenute irrilevanti l'avvenuta sottoscrizione del verbale di adesione e la stipulazione di una fideiussione bancaria a favore dell'Amministrazione finanziaria).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)