Sez. 1, Sentenza n. 7272 del 28/06/1995 (Rv. 493137 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Controversia pendente - Definizione parziale - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In materia di condono fiscale, ai sensi degli artt. 31, primo comma, e 32 del D.L. 10 luglio 1982, n.429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, non è ammissibile una definizione parziale della controversia in quanto la domanda di condono è proponibile e può trovare accoglimento con riferimento all'intera materia imponibile in contestazione, senza che rilevi l'errore di valutazione da parte dei contribuenti sull'opportunità di presentare l'istanza di condono, dato il carattere di irrevocabilità della stessa sancita espressamente dall'art. 32 sopracitato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)