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Sez. 1, Sentenza n. 3259 del 06/04/1994 (Rv. 486059 - 01)

Tributi (in generale) - Condono fiscale | Condono tributario ex D.L. n. 429 del 1982 - Effetti - Definità del rapporto di imposta - Conseguenze - Questioni di individuazione e determinazione dell'imponibile effettivo - Preclusione.
Stato
decisa il 1994-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486059-01

Tributi (in generale) - Condono fiscale

In virtù del carattere di automaticità, globalità e definitività del cosidetto condono tributario di cui al D.L. 10 luglio 1982 n. 429 convertito nella Legge 7 agosto 1982 n. 516, e della finalità perseguita che è quella di porre termine ad ogni ulteriore contestazione in ordine all'"an" ed al "quantum" della pretesa tributaria, una volta proposta dal contribuente la domanda di definizione agevolata, il rapporto di imposta resta definito secondo i criteri stabiliti dal detto decreto e non è più possibile esaminare né in sede amministrativa, né in sede contenziosa - salvo il caso di errore materiale o di violazione di legge della normativa sul condono - se quell'imposta sia realmente dovuta ed in particolare se ricorre o meno qualche causa di esenzione o di agevolazione, restando definitivamente preclusa sia all'ufficio che al contribuente, con la rettifica della dichiarazione dei redditi, ogni questione sull'individuazione e sulla determinazione dell'imponibile effettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)